Formazione continua: il CNF modifica il Regolamento

Con delibera del 18 giugno 2020, il Consiglio Nazionale Forense ha modificato il Regolamento per la formazione continua in tema di equipollenza dei corsi di formazione professionale ai fini dell’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La delibera del CNF

Con delibera 18 giugno 2020, n. 228,  il CNF ha approvato la modifica al Regolamento per la formazione continua n. 6/2014, emanato dallo stesso CNF, attraverso l’inserimento del nuovo articolo 22 bis rubricato “Equipollenza dei corsi di formazione professionale ai fini dell’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202”.

Secondo il nuovo art. 22 bis del Regolamento, la frequenza e il superamento, con esito positivo, dei corsi di formazione professionale, disciplinati dal medesimo Regolamento, costituiscono titolo per l’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC).

Le condizioni

Per poter costituire titolo per l’iscrizione nel registro OCC, i corsi devono presentare i seguenti requisiti:

  • devono essere organizzati da uno dei soggetti di cui agli articoli 8 (il Consiglio Nazionale Forense), 9 (i Consigli dell’Ordine degli Avvocati), e 10 (altri soggetti, pubblici o privati, che presentino i requisiti dettati dal medesimo art. 10) del Regolamento CNF n. 6/2014, il quale disciplina le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua da parte dell’avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio, nonché la gestione e l’organizzazione delle attività formative;
  • devono essere stati accreditati ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV del Regolamento n. 6/2014, che trattano e regolano le procedure ed i presupposti dell’accreditamento;
  • devono avere una durata minima di 40 ore e prevedere insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale.

La dichiarazione di equipollenza dei corsi organizzati da CNF e COA

Ove i corsi in questione risultino organizzati da uno dei soggetti di cui agli articoli 9 e 10 (CNF e COA) del Regolamento per la formazione continua, l’istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza, contenente l’indicazione dei requisiti individuati, viene inviata tramite PEC al Consiglio Nazionale Forense, il quale decide sulla stessa, con provvedimento motivato, entro 90 giorni dalla sua ricezione.

Leggi qui la delibera CNF 18 giugno 2020, n. 228.