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Debutta lo studio in società cooperativa

Pubblicato su Norme e Tributi Il Sole 24 Ore – Focus Concorrenza Professionisti 27/9/2017

L’opportunità
Modello simile alla «partnership» anglosassone

di Paola Parigi

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Lo studio legale in forma di Società Cooperativa a responsabilità limitata è una assoluta novità nel panorama legale italiano. La forma sociale è stata già sperimentata da altre categorie di professionisti, tra cui gli ingegneri, ma, fino al marzo 2017 nessuno studio legale la aveva adottata nonostante fosse già possibile.

Dall’entrata in vigore del DDL concorrenza non sussistono più dubbi sulla sua fattibilità né sulla compatibilità con la precedente legislazione forense, poiché il DDL l’ha abrogata espressamente.

L’associazione professionale e la S.t.a. (S.t.p. tra avvocati), sono state, a lungo, le uniche due forme note per la costituzione di uno studio legale che volesse operare in forma collettiva.

Hanno entrambe però alcuni elementi di debolezza, di cui i principali sono la responsabilità illimitata tra i soci (che scoraggia l’inserimento di giovani soci nella compagine), forti limiti alla successione/circolazione delle quote e la sostanziale assenza di qualunque beneficio fiscale rispetto all’esercizio libero professionale individuale.

L’impatto della mutualità

La Coop, invece, è una società di capitali a responsabilità limitata che ha come cifra distintiva lo scopo mutualistico, ovvero quello di fornire opportunità di lavoro ai propri soci, che viene gestito in formale e sostanziale parità dai soci i quali partecipano tutti in egual misura alla formazione dell’organo sovrano, l’assemblea dei soci. Il modello di governance scelto nello statuto e nel regolamento può tuttavia prevedere un organismo decisionale ed esecutivo, come un Consiglio di Amministrazione.

I soci cooperatori intrattengono tra loro un rapporto associativo e con la coop un rapporto di lavoro regolato da un contratto che, per espressa previsione normativa, confermata da una interpretazione della Agenzia delle Entrate, non può essere che di lavoro autonomo, non vincolato negli orari né nelle modalità di esecuzione. I soci detengono la proprietà della società e volendo, possono finanziarla.

I nuovi soci possono essere accettati e acquisiscono uno status “speciale” per un tempo non superiore ai 5 anni in cui non possono votare né essere votati nel CdA.

La società cooperativa è un sostituto d’imposta, come tale è titolare di tutte le spese e di tutti i ricavi dello studio. La società quindi ha una partita IVA /codice fiscale, fattura ai clienti, incassa i compensi e paga le tasse. Gli avvocati / soci cooperatori sono remunerati con stipendio in busta paga al netto delle tasse, ma il loro è un reddito da lavoro autonomo. A loro carico resta l’onere di versare i contributi previdenziali alla Cassa Forense.

La Coop è semplice da gestire dal punto di vista contabile e fiscale, risolve alcune delle questioni sulla detraibilità o mancata detraibilità di alcune spese dal reddito dei professionisti e consente una gestione trasparente e lineare del rapporto con beni strumentali e asset che sono della Società benché a disposizione dei soci.

Come flessibilità del modello di governance e tipologia di rapporto socio/società, la Coop è molto vicina alla forma della Llp anglosassone, ovvero alla “partnership”, si adatta molto bene alla struttura tipica di condivisione del lavoro, alla collegialità delle decisioni e alla adattabilità gestionale dello studio legale moderno. Lo studio legale in cooperativa può prevedere, ad esempio, l’ingresso di nuovi soci come forma di compensazione per gli obiettivi raggiunti, fornendo così un percorso formale di carriera per i giovani avvocati che collaborano con lo studio.