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La quinta puntata del podcast di Marketing legale, con Paola Parigi

La deontologia forense in tema di comunicazione e marketing legale

 

Nel quadro che emerge dal combinato disposto delle norme dell’art. 17, 18, 35 e 37 del Codice Deontologico forense, l’avvocato può dare informazioni sulla propria attività senza fare i nomi dei clienti anche se costoro vi consentissero, mentre può informare la stampa di attività che riguardano i clienti se questi sono d’accordo, ma non può esercitare alcuna forma di comunicazione suggestiva e quindi, in concreto, non può fare pubblicità.

Può invece utilizzare ogni mezzo per fornire informazioni sulla propria attività, quindi anche avere un sito internet e utilizzare i social network e altro ancora.

Clicca qui per scaricare il file in formato mp3 oppure ascolta online.

 

Leggi la trascrizione della puntata

«Benvenuti al podcast di marketing legale. Oggi parliamo di deontologia forense applicata alla comunicazione e al marketing dello studio legale. La fonte normativa è il codice deontologico forense.

Gli articoli che ci interessano sono l’articolo 17, 18, il 35 e il 37. Il quadro che emerge dal combinato disposto di queste norme è molto chiaro, l’avvocato può dare informazioni sulla propria attività senza fare i nomi dei clienti, nemmeno quando costoro vi consentano. Può informare la stampa di attività che riguardano i clienti quando costoro vi consentano, non puo’ esercitare alcuna forma di comunicazione suggestiva e quindi, a mio parere, non può fare pubblicità con nessun mezzo.

Tutte le altre attività di informazione, invece, possono essere esercitate con qualunque mezzo, anche informatico, quindi anche con un sito internet.

In particolare nella dare la propria informazione l’avvocato deve attenersi strettamente ai principi di trasparenza, verità e correttezza e non ledere la dignità e il decoro della professione.

Questo è il limite che viene posto e che è rimasto sin dalle prime stesure del Codice deontologico a tutela della correttezza dell’informazione fornita al pubblico da parte di un avvocato.

A mio parere, la l’equivoco tra informazione e pubblicità persiste. Il confine non è tracciato chiaramente, perché l’informazione evocativa, quindi quella più adatta a interpretare un messaggio promozionale è ancora vietata, mentre sono assolutamente e tassativamente prescritti i contenuti dell’informazione professionale consentita.

Quel che è certo è che non si è del tutto accettata l’idea che l’avvocato possa promuovere la propria attività attraverso la comunicazione pubblicitaria.

La comunicazione corretta è quella che in gergo si potrebbe chiamare “istituzionale”, quindi formale, limitata agli aspetti più vicini alla professione, ai contenuti scientifico- giuridici e rivolta all’attività dei singoli membri dello studio, con la precisa indicazione di chi sono, cosa fanno, a quelle ordine appartengono e via dicendo. Quindi anche se volete un po’ noiosa.

Quanto all’articolo 37, sul “divieto di accaparramento della clientela”, esso stabilisce un principio molto chiaro: l’avvocato non deve pagare nessuno perché gli procuri dei clienti.

In ambito internet, sono di fatto vietate tutte le attività che mettono l’avvocato in un marketplace.

Con questa espressione gergale si intendono tutti quei siti nei quali viene promossa all’attività degli avvocati nei confronti di potenziali clienti e che lasciano al sito una qualche utilità».

 

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